Art. 2.
(Istituzione delle «strade del pesce
e delle tipicità ittiche locali»).

      1. Ai fini della valorizzazione e della commercializzazione della produzione e del consumo dei prodotti ittici e dei frutti di mare, nonché per sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere, integrando le specificità del territorio, le regioni possono istituire, con proprie leggi, «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali», disciplinandone l'utilizzo.
      2. Le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, anche multilingue, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, sorgono porti turistici e mercati ittici, nonché strutture di produzione, trasformazione o distribuzione delle tipicità locali relativamente a prodotti ittici, formaggi, vini e altre produzioni tipiche locali. Le «strade del pesce e delle tipicità ittiche locali» costituiscono lo strumento attraverso il quale i litorali in cui è più diffusa la pesca e le relative produzioni possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le attività di ricezione e di ospitalità individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, comprese la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi contenuti nella medesima legge e ai sensi di apposite disposizioni emanate dalle regioni.